LE 150 ORE |
Col CCNL metalmeccanici 1973 fu introdotto per i lavoratori dipendenti un nuovo diritto a permessi che sospendono la prestazione di lavoro per poter accedere a corsi di studio Precedentemente nei contratti della categoria esistevano solo le “facilitazioni per lavoratori studenti” In particolare prima del 1970 erano previsti solo l’esonero dal lavoro straordinario e dal lavoro festivo per i lavoratori frequentanti corsi serali o festivi, con la possibilità di ottenere permessi per sostenere gli esami finali Col CCNL 6.01.1970 per l’industria metalmeccanica privata si arrivava a una formulazione più elaborata, inserita nella parte chiamata “regolamentazione comune”, riguardante “i lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio” i quali lavoratori studenti saranno esonerati dal lavoro straordinario e durante i riposi settimanali ed inoltre potranno lavorare in turni che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Per le prove di esame di questi lavoratori studenti (inclusi quelli universitari) venivano concessi permessi retribuiti da stabilire a livello aziendale. Nella metalmeccanica minore su richiesta dell’interessato erano altresì previsti permessi di aspettativa durante il periodo finale dell’anno scolastico fino a 45 giorni per università e scuole medie superiori Articolo 10 della Legge 300 del 20.05.1970 "I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potra' richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma"
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